Art. 1.

      1. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «8-bis. Al fine di permettere una corretta e tempestiva presentazione delle richieste di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per rientrare nelle quote di ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20, l'istanza presentata presso i competenti uffici di cui al comma 1 per ottenere il nulla osta ai fini dell'ammissione dello straniero nel territorio dello Stato deve essere consegnata nel periodo di tempo che intercorre tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivi alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, allo scopo di consentire agli uffici preposti un'adeguata organizzazione dell'attività nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati dallo stesso articolo 3, comma 4, e dall'articolo 21».